Cosa è “parco di divertimento”? dall’abrogazione dell’autorizzazione ministeriale, non esiste più una definizione in senso tecnico, che chiarisca le differenze tra un parco di divertimento e la installazione di gruppi di attrazioni, in forma temporanea o permanente. Questo chiarimento è quanto mai necessario, per applicare correttamente gli articoli del TULPS che riguardano le attività che rappresentiamo. Infatti con l’art. 69 TULPS è autorizzato l’esercizio delle singole attrazioni, mentre gli articoli 68 ed 80 TULPS riguardano e l’autorizzazione del parco di divertimento – ovvero del contenitore al cui interno le attrazioni operano – e gli aspetti di sicurezza, demandati al rilascio dell’agibilità dopo il parere della Commissione di vigilanza. Lo scorso Maggio l’ANESV ha inoltrato una articolata richiesta in questo senso al Ministero dell’interno, richiedendo un parere sulle considerazioni che riportiamo.
Ministero dell’interno
Gabinetto del Ministro
Prot. 17082/114 Gab/Uff. III del 21 agosto 2012
Si fa riferimento al quesito posto da codesta Prefettura in merito d alcuni profili applicativi delle disposizioni di cui all’art. 80 del TULPS, nonché agli artt. 141bis e 142 del relativo regolamento di esecuzione, con particolare riguardo alle verifiche di competenza delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo sui “parchi di divertimento” costituti da piccoli gruppi di attrazioni, allestiti in aree pubbliche il cui accesso è libero e non soggetto da alcun pagamento.
Al riguardo, poiché sull’argomento in questione sono pervenuti quesiti di altre Prefetture, amministrazioni locali ed associazioni di categoria, che hanno denunciato perduranti e diffuse incertezze interpretative sui punti significativi della disciplina vigente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile hanno avviato d’intesa, ognuno per i profili di rispettiva competenza, un esame approfondito e complessivo della problematica, a fine di fornire indicazioni utili alla definizione di un orientamento univoco.
Sarà cura di questo Gabinetto riferire prontamente in merito agli esiti del citato approfondimento, tuttora in corso.
Ciò premesso, per quanto concerne la specifica questione posta, all’attenzione da codesta Prefettura, i citati Dipartimenti ritengono che i gruppi di poche attrazioni installate in giardini comunali e in spazi aperti non delimitati (con recinzione permanente o anche con transenne e sistemi analoghi) ed accessibili a tutti, con capienza limitata a poche decine di utenti, nonché, senza alcuna organizzazione di servizi comuni, non possano essere ricompresi nella figura del “parco di divertimento”.
Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, come affermato da codesta Prefettura, con cui i citati Dipartimenti concordano, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all’art. 69 TULPS, ora rilasciata a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18 maggio 2007.
IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO